Un impianto ben mantenuto inquina meno, fa dormire sonni tranquilli e ti evita successive sanzioni pecuniarie.
Se il tuo Comune ha meno di 40.000 abitanti l’Ente Responsabile delle ispezioni sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti è la Provincia. Nel caso in cui il Comune ha più di 40.000 abitanti l’Ente Responsabile è il Comune stesso.
CHI CI DEVE PENSARE
Secondo la legge è il responsabile dell’impianto (cioè l’occupante, l’amministratore nel caso di un Condominio o il terzo responsabile se nominato) che deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica.
Se il responsabile di un impianto conduce senza la corretta manutenzione è soggetto ad una multa che può andare dai 500 ai 3000 euro.
CHI PUO’ ESEGUIRLA
La manutenzione periodica deve essere affidata ad un manutentore o ad un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 46/90 e s.m.i. Per gli impianti superiori a 350 kw sono previsti ulteriori requisiti.
QUANDO
La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni riportate sul libretto d’uso e manutenzione dell’impianto.
Senza queste indicazioni si deve intervenire almeno:
• Una volta ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso;
• Una volta all’anno nel caso di impianti di potenza uguale o superiore a 35kw
• Annualmente per gli altri impianti
COME
• Il manutentore, completate le operazioni di controllo e pulizia dell’impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico;
• Il responsabile dell’impianto firma il rapporto per presa visione;
• Il manutentore rilascia sul rapporto l’Etichetta della Provincia che ne attesta il pagamento e l’identificazione. Il rapporto diventa così a tutti gli effetti la Dichiarazione di avvenuta manutenzione.
• Il manutentore informatizza, con cadenza biennale, la Dichiarazione di avvenuta manutenzione sul C.U.R.I.T. secondo le modalità previste
• Il manutentore trasmette con cadenza biennale la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione alla Provincia di riferimento sollevando così il cittadino da qualsiasi altro ulteriore adempimento.