Conto Energia Fotovoltaico

Il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici denominato Conto Energia, è stato introdotto in Italia dal decreto interministeriale del 28 Luglio 2005 ed è attualmente regolato dal decreto interministeriale del 19 Febbraio 2007. Il Conto Energia remunera, con apposite tariffe incentivanti, l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni e prevede:

• la richiesta di concessione delle tariffe incentivanti dopo l’entrata in esercizio dell’impianto;

• un massimo di potenza incentivabile pari a 1200 MW più un periodo di moratoria di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici);

• la possibilità di realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore ad 1 kWp;

• tariffe che premiano maggiormente il grado di integrazione architettonica e l’uso efficiente dell’energia.

Il GSE è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.   

Le tariffe
Per quanto stabilito dal DM del 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1°
gennaio 2010 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella :

Potenza Nominale dell'impianto (kw)

Non Integrato

Parzialmente integrato

Integrato

1< o = P < o = 3

0,384

0,422

0,470

3 < P < O = 20

0,365

0,403

0,442

P > 20

0,346

0,384

0,422

Tariffe incentivanti, espresse in /kWh, suddivise per dimensione dell’impianto
e per tipologia d‘integrazione

Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kW che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.
Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo. I valori, indicati nella tabella precedente, sono stati calcolati, decurtando del 4% le tariffe riportate nel DM del 19/02/07 (2% per ogni anno successivo al 2008).Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) stabiliranno con un successivo decreto, attualmente in corso di definizione, le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010.
In aggiunta all'incentivo, il soggetto responsabile dell'impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l'energia prodotta per:
1. la cessione in rete (parziale o totale);
2. i propri autoconsumi;
3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per gli impianti di potenza fino a 200 kW).
I vantaggi economici relativi alle tre suddette modalità sono esplicitati nel seguente paragrafo 2.2 relativo alla vendita dell'energia prodotta dall'impianto.
In merito al riconoscimento del livello di parziale o totale integrazione architettonica, gli allegati 2 e 3 al DM 19/02/07 definiscono le diverse tipologie d'integrazione ammesse ai fini del riconoscimento dell'incentivo.

L’integrazione architettonica
Il DM 19/02/07 definisce tre tipologie d'integrazione ai fini della determinazione della tariffa
incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico:
1) impianto non integrato
2) impianto parzialmente integrato
3) impianto con integrazione architettonica
L'impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli installati al suolo, ovvero collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalità diverse da quelle previste per le tipologie 2) e 3).

Per il riconoscimento della parziale integrazione l'allegato 2 del citato Decreto ministeriale descrive tre specifiche tipologie d'intervento.
Gli impianti parzialmente integrati architettonicamente sono riconducibili alle seguenti tipologie:

• moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze;

• moduli fotovoltaici installati in maniera complanare su tetti, facciate e balaustre;

• moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano.

Per il riconoscimento dell'integrazione architettonica l'allegato 3 del citato Decreto ministeriale descrive dieci specifiche tipologie d'intervento.
L’impianto è considerato integrato architettonicamente quando l’installazione comporta la completa sostituzione con moduli fotovoltaici, degli elementi di copertura di tetti, facciate o in genere di elementi con funzione edile. La sostituzione sarà sia estetica che funzionale: i moduli dovranno perciò costituire il materiale trasparente o semi trasparente di facciate e lucernari, garantendo l’illuminazione naturale dei vani interni. Ad esempio, i moduli installati al posto delle tegole sulle falde dei tetti degli edifici, dovranno  garantire la protezione dagli agenti esterni e il corretto deflusso delle acque piovane.

Per rendere agevole e trasparente l'interpretazione di quanto previsto nei menzionati allegati, sul sito web del GSE è disponibile una guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica. Questo documento illustra in apposite schede le tredici tipologie specifiche d'intervento, definendo i requisiti minimi, funzionali e architettonici che ciascun impianto dovrà soddisfare per ottenere il riconoscimento della parziale o totale integrazione
architettonica.

Bonifica Eternit per installazione impianti solari fotovoltaici

Realizzare un impianto fotovoltaico integrato architettonicamente a seguito di una bonifica dell’Eternit, consente di beneficiare di un ulteriore premio sulla tariffa incentivante.
Questa è un'ottima opportunità per effettuare interventi di natura ambientale (eliminazione del rilascio delle fibre di amianto sul territorio circostante) e di manutenzione delle falda di tipo funzionale (nuova impermeabilizzazione, manutenzione alle grondaie o ai cornicioni). Bonificando una falda dall'Eternit e installando un impianto fotovoltaico, avete la possibilità di trasformare un problema in una grande opportunità.

Valorizzazione dell’energia Prodotta dall’impianto

Il Conto Energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico poiché comporta l'erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica.
Un'ulteriore fonte di ricavo è costituita dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto che può essere autoconsumata oppure, in tutto o in parte, immessa in rete e quindi venduta al mercato o gestita in modalità di scambio sul posto.
L'autoconsumo dell'energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della bolletta elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l'energia elettrica nella misura corrispondente all'energia autoconsumata. L’immissione in rete dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata determina invece una fonte di ricavo esplicita.

Scambio sul posto 

Lo scambio sul posto (Del. AEEG n. 74/08) è un servizio che viene erogato dal GSE dal giorno 1° Gennaio 2009 su istanza degli interessati. Consente all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
 

Sono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti:

• alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;

• alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);

• di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.